RENTRI: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il Decreto 4 aprile n.59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2023, indica il 15 giugno 2023 l’entrata in vigore del RENTRI.

Il RENTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti messo a disposizione dallo Stato per assolvere agli adempimenti delle scritture obbligatorie per i produttori di rifiuti e degli altri soggetti partecipanti alla filiera di gestione.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa col la rete telematica delle camere di commercio.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:

  • gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sebbene il Decreto 4 aprile n. 59 sia già entrato in vigore le scadenze per l’iscrizione allo stesso è delineata dalla tabella qui riportata:

 

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti, oltre agli operatori del settore (impianti di smaltimento, trasportatori ed intermediari)Dal 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendentiDal 15 giugno 2025 ed entro i 60 giorni successivi
I restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero le aziende con meno di 10 dipendentiDal 15 dicembre 2025 ed entri i 60 giorni successivi

Il registro elettronico dovrà esser tenuto in modo rigoroso da coloro di cui alle voci precedenti, e compilato in ogni sua parte senza omettere alcuna sua parte, sia nella sezione anagrafica sia nella sezione di tracciabilità.

Errori nell’iscrizione o nella tenuta dello stesso possono portare a sanzioni: 

  • la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, nelle tempistiche e con le modalità definite dal relativo decreto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi;
  • la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

L’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti comporta inoltre, il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, variabili a seconda della categoria in cui il soggetto interessato rientra.

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