Regole per la patente a punti nell’edilizia:
ecco la circolare esplicativa dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato l’attesa circolare esplicativa (n. 4 del 23 settembre 2024) che detta le regole per la cosiddetta patente a punti nell’edilizia, introdotta per decreto lo scorso marzo, al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro.
– Chi deve averla: le scadenze
– Come funziona la patente a crediti
– Quando scatta la sospensione?
Chi deve averla: le scadenze
La patente è obbligatoria dall’1° ottobre per tutte le imprese (non solo quelle edili) e gli autonomi che lavorano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, italiani e stranieri “ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” (ingegneri, architetti, geometri). E’ necessario fare richiesta inoltrando la domanda sul portale dell’Ispettorato, al quale si accede tramite Spid. In attesa del rilascio, si potrà comunque continuare a lavorare fino al 31 ottobre 2024 con un’autocertificazione inviata a mezzo pec.
Tra i documenti richiesti, l’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (il Durc), la conformità fiscale e la designazione del responsabile della sicurezza.
Come funziona
La patente per l’edilizia funzionerà come quella automobilistica. Si parte da un gruzzolo di punti (da un minimo di 30 a un massimo di 100). Se l’impresa si comporta bene in materia di norme per la sicurezza accumula punti, li perde invece in caso di violazione delle regole. Si arriva alla sospensione fino a 12 mesi nel caso di infortuni mortali o di lesioni gravi del lavoratore.
Quando scatta la sospensione
Nel caso di infortuni sul lavoro da cui derivi “la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro” al suo delegato o al dirigente come indicati ai sensi di legge “almeno a titolo di colpa grave”, – specifica la circolare. In caso di morte del lavoratore causata da infortunio, la sospensione è “obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”.
Le indagini (non solo appannaggio dell’INL) dovranno appurare un “nesso causale” tra l’evento infortunistico e il “comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente” e l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave”.
Ma quando si può dire che c’è stata “colpa grave”? la Circolare entra nel dettaglio. Colpa grave “implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente”. C’è colpa grave con la “violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche” come “il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori”.
La “colpa grave” interviene solo se il responsabile è o dovrebbe essere “pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori”, cioè se è cosciente del pericolo ma espone comunque i lavoratori allo stesso.
Resta fermo che in caso di responsabilità non chiare che necessitino approfondimenti giudiziari, la sospensione non potrà essere adottata.
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