PRESENTAZIONE MUD 2020: RINVIATA LA SCADENZA AL 30 GIUGNO

A seguito dei molteplici appelli lanciati nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria e dai professionisti che operano nel settore dei rifiuti, nel Decreto “Cura Italia” (Decreto-legge n. 18 del 2020) il Governo ha predisposto il rinvio delle scadenze di adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, tra cui il Modello MUD 2020 (Modello Unico di dichiarazione ambientale) riferito all’anno d’imposta 2019.

La richiesta scaturisce dall’impossibilità, data la situazione di emergenza da Covid-19, di effettuare i sopralluoghi presso i clienti, per acquisire le informazioni che dovranno essere poi comunicate attraverso i canali telematici, con conseguente impossibilità di poter elaborare i dati.

Come si legge all’Articolo 113 del Decreto:

Le scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti sono prorogate al 30 giugno 2020,

anziché al 30 aprile 2020, come precedentemente stabilito.

Nel dettaglio, gli adempimenti di cui si parla nel Decreto sono:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonchè trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione sulle quantità di RAEE trattate

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Per quanto riguarda il MUD, rimangono invariate le informazioni da comunicare e le modalità di compilazione e presentazione alla CCIAA territoriale competente. Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto in commento, il rinvio dell’adempimento non comprometterà l’elaborazione dei dati da parte di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), dato che già lo scorso anno il termine per la presentazione del MUD era slittato al 22 giugno 2019.

Si ricorda, come esplicato nell’ articolo 189 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:

  • trasportatori
  • commercianti e intermediari senza detenzione
  • recuperatori e smaltitori
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • produttori di rifiuti pericolosi
  • produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, produttori di fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con più di 10 dipendenti.

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