Novità e modifiche al Decreto Legislativo 81/08 e il rischio da calore

Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di luglio 2023:
  • Inserita la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi;
  • Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili;
  • Inserita la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa – richiesta parere;
  • Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 – decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale;
  • Inserita la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi – Riscontro;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 – Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 – Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87 e 98 come disposto dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);
  • Inoltre sono stati inseriti gli interpelli gli interpelli n° 1 del 01/02/2023  n. 2 del 14/03/2023, n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023 sulla sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working dove si richiede per il datore di lavoro di  individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working.

Tra le varie novità ci soffermiamo in particolare su una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro: la Nota del 13 luglio 2023, prot. n. 5056 avente per oggetto “TUTELA DEI LAVORATORI SUL RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE”.

Nella nota – inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro – si indica che, in ragione delle condizioni climatiche in atto, “si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio”.

Sempre più importante riveste il ruolo della VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS TERMICO e l’individuazione delle relative misure di MITIGAZIONE.

La Nota si indica poi che l’esposizione eccessiva allo stress termico “comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità”. E maggiormente interessate da tali fenomeni “sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio che citando i maggiori rientrano nella categoria:

  • edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
  • comparto estrattivo,
  • settore agricolo e della manutenzione del verde,
  • comparto marittimo e balneare.

Inoltre altri fattori importanti – “che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore” sono:

  • “gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
  • le mansioni;
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere)”.

Riportiamo un’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, e ricorda che “resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o ‘percepite’ in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria” (CIGO) “evocando la causale ‘eventi meteo’.
Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi”.

La CIGO – su cui la Nota riporta vari altri dettagli – è riconosciuta “in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive”.

Pertanto – conclude la Nota – “durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. INL 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione”.

Si segnala, infine, che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l’introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l’Agenzia europea EU-OSHA ha promosso una nuova Campagna” Ambienti di lavoro sani e Sicuri ” che ha lo scopo di “sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea”.

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