Modello OT/23 2025: le novità per la riduzione del tasso INAIL per la prevenzione  

Le imprese che implementano interventi volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a quelli legalmente prescritti, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, come previsto dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, adottate mediante decreto interministeriale il 27 febbraio 2019.

Questa riduzione corrisponde a una percentuale stabilita dall’articolo 23 stesso, applicata al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio in cui sono incluse le attività dell’impresa.

La riduzione per la prevenzione si aggiunge ad eventuali sconti derivanti da un buon andamento degli incidenti sul lavoro (calcolato dopo i primi due anni di attività, come stabilito dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità).

Per ottenere questa riduzione, l’azienda, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare la richiesta tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio (o il 29 febbraio negli anni bisestili), allegando la documentazione comprovante relativa agli interventi effettuati.

La domanda OT23 richiede all’azienda di specificare gli interventi effettuati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Questi interventi sono suddivisi in sei sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati come tipo A o tipo B a seconda del loro impatto preventivo. Per ottenere la riduzione, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

Gli interventi possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda, tranne quelli relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sezione E) e al piano di gestione delle emergenze in caso di incendio (intervento F5), che devono essere applicati su tutte le PAT.

Alcuni interventi possono essere riproposti per più anni (pluriennale), con l’obbligo di presentare la domanda ogni anno. Ad esempio, l’intervento A 3.2 può essere selezionato per un massimo di tre anni. La documentazione relativa all’intervento selezionato per l’anno 2025 può includere fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti (2023 e 2022).

Quali sono le novità?

Di particolare rilevanza sono le novità introdotte nella sezione D “Formazione, addestramento, informazione”, che includono tre nuovi interventi validi per ottenere la riduzione del tasso di tariffa: 

  • D-4: Erogazione di un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche;
  • D-5: Attività di formazione riguardanti gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, con addestramento alle procedure di recupero e salvataggio;
  • D-6: Fornitura di un corso teorico-pratico di guida sicura per i lavoratori che utilizzano veicoli a motore personalmente condotti durante l’attività lavorativa.

Il nuovo modello del 2025 presenta inoltre:

18 interventi innovativi, che abbracciano l’installazione di tecnologie all’avanguardia e sistemi di sicurezza, insieme a miglioramenti infrastrutturali e ai protocolli sanitari. Queste aggiunte mirano a un significativo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, incarnando un approccio moderno e integrato alla prevenzione.

10 interventi specifici in materia di sicurezza, la cui attuazione nelle imprese consente di beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione per 2 o 3 anni, a seconda dell’efficacia preventiva di ciascun intervento.

l’eliminazione dei punteggi assegnati agli interventi e vengono introdotte due sole categorie, basate sull’efficacia preventiva e sul costo dell’intervento. Le aziende possono accedere ai benefici realizzando un intervento di tipo A o due di tipo B, con 39 interventi di tipo A e 33 di tipo B disponibili.

– il potenziamento degli interventi di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro in linea con il piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 che mira a migliorare la salute dei lavoratori integrando la gestione dei rischi professionali e degli stili di vita, promuovendo pratiche gestionali responsabili. Le azioni comprendono la prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e muscolo-scheletriche.

Inoltre, l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato soggetto a una revisione completa, mentre è stato eliminato l’intervento riguardante la creazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale. Questa decisione è stata presa in quanto un altro intervento nel modello premia già l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA8000.

Sul portale INAIL sono disponibili il nuovo Modello OT23 per le richieste di riduzione del tasso medio per la prevenzione e la relativa guida alla compilazione. Si ricorda che questo modulo riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024.
Le aziende possono presentare la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, basata sugli interventi migliorativi effettuati nell’anno precedente, entro il 28 febbraio 2025. È importante che entro questa data venga fornita anche la documentazione richiesta dall’Istituto. 

 

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