La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

La legge di conversione n° 215/2021 del Decreto Legge n° 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter: “…le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con
cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

  • Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

L’obbligo è entrato in vigore il 21.12.2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo stato regioni (non ancora pubblicato) sulla formazione.

L’INAIL ha pubblicato il 16 febbraio 22 la CIRCOLARE INL1/2022 e sottoscrive che in assenza del nuovo accordo stato regioni i dirigenti e i preposti, dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

Un’altra novità introdotta riguarda invece gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

La circolare INAIL definisce che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.

Chi vuole in ogni caso anticipare i tempi dell’aggiornamento può farlo e si pone così nell’ottica virtuosa del miglioramento continuo. La modalità di effettuazione della formazione dovrà essere svolta esclusivamente in modalità in presenza (le modalità saranno definite nel nuovo accordo stato regioni), inoltre la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa deve ritenersi tutti gli effetti formazione in presenza. In tutti i casi un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliabile.

Giova rammentare anche la modifica dell’articolo 37 con la nuova parte aggiunta al comma 2: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento,
rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria
a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Le verifiche di efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sembrano coincidere esattamente con l’obbligo di vigilanza del preposto (ma anche di intervento, interrompendo il lavoro pericoloso) di cui all’articolo 19. Dare nuovi obblighi penalmente sanzionati al preposto, come quello di interrompere i comportamenti scorretti (articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dopo la legge 215/2021) senza l’aggiornamento biennale della formazione non ha senso, difatti le due novità sono previste dal medesimo provvedimento normativo. Non effettuare questo aggiornamento biennale significa ledere il diritto del preposto ad aver egli strumenti per svolgere il proprio fondamentale
ruolo di vigilanza così profondamente innovato nel 2021. Superati i due anni dello scoglio costituzionale del divieto della retroattività della norma penale, dal 21.12.2023 l’obbligo biennale è in vigore e per evitare qualunque forma di retroattività della norma penale, vietata dalla
Costituzione) entra direttamente in vigore secondo la tabella di seguito riportata, con i contenuti previsti dal vigente accordo sulla formazione.

CasoScadenza
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023Scadenza come da ASR vigente al momento del corso di formazione, ma i due anni di aggiornamento decorrono dal 21/12/2023 (data di entrata in vigore piena – non retroattiva – dell’obbligo)
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023Aggiornamento entro il 21/12/2023 (entro i due anni di entrata in vigore piena – non retroattiva – dell’obbligo)
Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamenteScadenza biennale (in questo caso non si pone il problema del divieto di retroattività)

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