Case vacanze e affitti brevi

Guida agli obblighi di sicurezza antincendio e al codice CIN

 

La sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi è cambiata. Con l’istituzione del Decreto Legislativo n° 145/2023 e la legge di conversione n° 191, sono stati introdotti aggiornamenti significativi nelle normative antincendio e nei requisiti di sicurezza per case vacanze e affitti brevi. È importante adeguare la tua struttura turistica a queste nuove disposizioni per evitare sanzioni e assicurare la massima sicurezza.

Il Decreto Anticipi ha introdotto l’art. 13-ter che riguarda la disciplina delle locazioni per finalità turistiche. Ecco in sintesi i principali cambiamenti.

Codice Identificativo Nazionale

Il Ministero del Turismo è incaricato di assegnare un CIN a tutti gli immobili destinati all’accoglienza turistica, inclusi sia le locazioni brevi che le strutture alberghiere ed extralberghiere.

Questo codice mira a migliorare la trasparenza, la sicurezza e a combattere le forme irregolari di ospitalità. I proprietari e i gestori delle strutture ricettive devono esporre il CIN in modo visibile all’esterno dell’edificio e indicarlo in ogni annuncio pubblicato o comunicato. Questo obbligo si estende anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di piattaforme online per la ricerca di case vacanze.

Inoltre i gestori di attività turistico-ricettive gestite in forma imprenditoriale devono presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del Comune di ubicazione.

Obblighi di sicurezza

Le case vacanze e le strutture a uso abitativo utilizzate per l’accoglienza e la locazione turistica devono soddisfare specifici requisiti di sicurezza. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi certificati a norma di legge e funzionanti:

rilevatori di gas combustibili, GPL o gas metano, che dovranno essere preferibilmente installati a corrente;
rilevatori di monossido di carbonio, che potranno anche essere alimentati a batteria;
estintori portatili da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Tra i vari estintori portatili le aziende di manutenzione antincendio consigliano un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008. È un estintore inoltre adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a un distanza di 1 metro.

Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori, che dovrà essere affidata a tecnici manutentori.

Non obbligatorio ma consigliato è anche l’acquisto di una coperta termica ignifuga.

L’obbligo di installare rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio riguarda solo gli immobili locati per brevi periodi o per finalità turistiche e non gli immobili gestiti come attività ricettive. Le CAV e i B&B sono strutture ricettive, ed in quanto tali soggette alle specifiche norme di sicurezza.

Sanzioni per non conformità delle case vacanze

– assenza del CIN (da 800 a 8000 euro)
– mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro)
– mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro)
– assenza dei requisiti di sicurezza richiesti (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata)

Prevenzione e gestione delle emergenze

È fondamentale informare gli ospiti della struttura sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da seguire in caso di incendio. Questo include fornire indicazioni chiare sui numeri di emergenza da contattare per consentire un efficace soccorso. In particolare, se gli ospiti hanno limitate capacità motorie si dovranno istruire sulle procedure previste per la gestione inclusiva dell’emergenza.

Quando entrano in vigore le normative?

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo (60) giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (prevista non oltre il 1° settembre 2024), dell’avviso attestante l’entrata in funzione della BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE ( BDSR )  su scala nazionale.

La procedura per l’assegnazione del CIN sarà gestita direttamente dal Ministero del Turismo, il quale richiederà a titolari, gestori, proprietari delle strutture di richiedere questo codice attraverso un PORTALE ONLINE DEDICATO.

Nel corso del mese di agosto 2024 verrà avviata una fase sperimentale per verificare la completezza dei dati anagrafici delle strutture ricettive. Sarà fondamentale che i titolari e/o gestori delle strutture verifichino la correttezza dei dati attualmente inseriti nella banca dati strutture e in particolare il codice fiscale.

A partire dalla data effettiva della disponibilità della BDSR, prevista per il 28 agosto 2024 per la Regione Toscana, i titolari e/o gestori delle strutture potranno ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE per richiedere l’assegnazione del CIN e nel caso di dati incompleti o errati potranno segnalarlo sulla stessa piattaforma.

Si ricorda che alcuni dati riferiti alla capacità ricettiva (ad esempio: camere e posti letto) o variazione sui rappresentanti legali sono dati obbligatori del titolo abilitativo, in presenza dei quali occorre necessariamente che gli interessati ri-compilino la SCIA/Comunicazione ai Suap e solo successivamente aggiornino i dati sull’ anagrafica BDSR.

 

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