Denunce e verifiche di messa a terra – le novità del milleproroghe
L’obbligo del Datore di Lavoro di comunicare il nome dell’Organismo erogatore delle verifiche periodiche degli impianti.
Con la Legge 28 febbraio 2020 n.8 entrano definitivamente in vigore le modifiche apportate al DPR 462/01, Legge che regolamenta le verifiche obbligatorie periodiche e/o straordinarie per l’esecuzione sugli impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione.
L’Art 7-bis prevede che sia istituita presso l’INAIL una banca dati digitalizzata delle verifiche degli impianti di messa a terra. L’adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l’elusione, da parte del Datore di Lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici.
Quali sono le principali novità?
1. Dall’entrata in vigore della Legge, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, tramite PEC, il nominativo dell’organismo che è incaricato dell’esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del Dpr 462/01. La comunicazione dovrà avvenire tramite un apposito modello (Scaricabile a questo link) che si dovrà inviare all’INAIL competente territorialmente per ogni singolo impianto, inteso come singola fornitura elettrica.
2. Gli organismi atti alle verifiche dovranno applicare obbligatoriamente il tariffario previsto per legge ed individuato dal decreto del presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
3. L’organismo che è stato incaricato della verifica dal Datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa obbligatoria prevista per Legge, di cui al comma precedente, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
La comunicazione obbligatoria delle verifiche degli impianti elettrici, presuppone che si siano già assolti gli oneri derivanti dalla prima installazione dell’impianto elettrico.
Quali sono gli step che deve fare il Datore di Lavoro per la corretta gestione degli impianti elettrici?
1. Essere in possesso della Dichiarazione di conformità dell’impianto: è il documento rilasciato dall’installatore, ai sensi del d.m. 37/08, dove si dichiara che l’impianto rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche e dalla Legge.
2. Fare la Denuncia dell’Impianto di terra. Il Datore di Lavoro entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) all’unità territoriale INAIL competente (Uot). In base all’Art.3 del d.p.r. 462/2001, l’INAIL effettua dei controlli a campione sulle conformità degli impianti elettrici.
La Dichiarazione di Conformità deve comprendere sicuramente:
1. Legenda. Riferimento ai numeri presenti nella DiCo, come da DM37
2. Relazione tipologia materiali utilizzati
3. Schema impianto realizzato
4. Riferimento alle Dichiarazioni di Conformità esistenti
5. Verifica dell’impianto elettrico e della messa a terra
6. Verifica protezione fulminazione
7. Certificazione del quadro elettrico (CEI N60439-4 oppure CEI N61439-4 oppure CEI 1713/4)
8. Requisiti professionali azienda installatrice
Suggeriamo ai nostri clienti di diffidare di soggetti che eventualmente si proponessero per la gestione della comunicazione delle verifiche degli impianti all’INAIL, con modalità diverse da quelle descritte.
Per non incorrere in sanzioni, o per verificare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, consigliamo ai nostri clienti di rivolgersi alla SI Soluzioni Impresa.
Sempre a vostra disposizione.