D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18: la qualità delle acque destinate al consumo umano

La “qualità dell’acqua destinata al consumo umano” è disciplinata dall’emanazione del recente Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n° 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in GU n.55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023.
Secondo l’art. 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n° 18, per acque destinate al consumo umano (acque potabili), si intendono:

  • tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite  una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
  • tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato.

Il provvedimento è emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) e attua la direttiva 2020/2184/Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Principali novità introdotte dal Decreto:

  • rivede ed introduce norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria;

  • stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;

  • introduce un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;

  • migliora l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura ed assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

Le sanzioni

L’ Art. 23 al comma C) il decreto cita “… Chiunque utilizza, in un’impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni , seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;…” .

Per questo motivo si rende sempre più necessario l’autocontrollo sulla potabilità interna dell’acqua.

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