Corsi per Addetti antincendio Livello 3

Adatto a

A tutti i lavoratori incaricati tramite nomina formale dal Datore di lavoro, di attuare in azienda le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
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Durata

16 ore

A chi è rivolto

Il corso è rivolto ai lavoratori designati dal Datore di Lavoro come Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio di aziende Livello 3, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, D.M. 2/9/21. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il D.M. 2 Settembre 2021 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’Allegato IV, devono conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 609/96, rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco. Pertanto ai suddetti lavoratori per i quali l’organo competente deve conferire la qualifica ufficiale, dopo aver frequentato il corso, dovranno effettuare l’esame di accertamento di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, necessario al conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica.

Programma

I nostri corsi di formazione rispecchiano i contenuti previsti dall’Allegato III del D.M. 2/9/2021.

Modulo 1:

L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore):

  • princìpi sulla combustione;
  • le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
  • le sostanze estinguenti;
  • i rischi alle persone ed all’ambiente;
  • specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
  • l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
  • l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

Modulo 2:

Strategia Antincendio – 1° parte (4 ore):

  • le aree a rischio specifico;
  • la protezione contro le esplosioni;
  • misure antincendio (prima parte):
  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • rivelazione ed allarme;
  • controllo di fumo e calore.

Modulo 3:

Strategia Antincendio – 2° parte (4 ore):

  • misure antincendio (seconda parte):
  • controllo dell’incendio;
  • operatività antincendio;
  • gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
  • controlli e la manutenzione.
  • il piano di emergenza:
  • procedure di emergenza;
  • procedure di allarme;
  • procedure di evacuazione.

Modulo 4:

Esercitazioni pratiche (4 ore):

  • presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
  • presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
  • esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi;
  • presa visione del registro antincendio;
  • chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Metodologia didattica

Il corso Antincendio Livello 3 è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. La didattica sarà mirata allo studio delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’effettuazione di una prova pratica di spegnimento.

Docenti

Tutti i docenti sono esperti in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella formazione, come previsto dall’art. 6 del DM 2/9/21.

Risultati

Al termine del corso sarà svolta una prova scritta di verifica dell’apprendimento mediante questionario a risposta multipla.
Alla conclusione del percorso formativo e in seguito al raggiungimento della percentuale minima di frequenza richiesta dalla normativa, ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di Frequenza, conforme ai requisiti normativa vigente.

Aggiornamenti

Il DM 2/9/21 introduce la validità dell’attestato antincendio di 5 anni.

Sanzioni per omessa formazione

Per la mancata nomina degli addetti antincendio (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi del Datore di lavoro, o una multa che va da €. 837,62 a €. 4467,30 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)

Per la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi del Datore di Lavoro o una multa che va da €. 1340,19 a €. 5807,48 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)