Corsi di Aggiornamento Addetti antincendio 
Livello 3

Adatto a

A tutti i lavoratori incaricati tramite nomina formale dal Datore di lavoro, di attuare in azienda le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
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Durata

8 ore

A chi è rivolto

Il corso è rivolto ai lavoratori designati dal Datore di Lavoro come Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio di aziende Livello 3, già in possesso di formazione di base, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, D.M. 2/9/21. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Programma

 

I nostri corsi di formazione rispecchiano i contenuti previsti dall’Allegato III del D.M. 2/9/2021.

Modulo 1:

Parte teorica (5 ore):

  • principi sulla combustione;
  • le aree a rischio specifico;
  • la protezione contro le esplosioni;
  • misure antincendio;
  • il piano di emergenza.

Modulo 2:

Esercitazioni pratiche (3 ore):

  • presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
  • esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza;
  • chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
  • presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
  • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Metodologia didattica

Il corso Antincendio Livello 3 è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. La didattica sarà mirata allo studio delle problematiche e dei comportamenti antincendio e all’effettuazione di una prova pratica di spegnimento.

Docenti

Tutti i docenti sono esperti in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella formazione, come previsto dall’art. 6 del DM 2/9/21.

Risultati

Al termine del corso sarà svolta una prova scritta di verifica dell’apprendimento mediante questionario a risposta multipla.
Alla conclusione del percorso formativo e in seguito al raggiungimento della percentuale minima di frequenza richiesta dalla normativa, ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di Frequenza, conforme ai requisiti normativa vigente.

Aggiornamenti

Il DM 2/9/21 introduce la validità dell’attestato antincendio di 5 anni.

Sanzioni per omessa formazione

Per la mancata nomina degli addetti antincendio (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi del Datore di lavoro, o una multa che va da €. 837,62 a €. 4467,30 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)

Per la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi del Datore di Lavoro o una multa che va da €. 1340,19 a €. 5807,48 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)