Coronavirus: nuova ordinanza della Regione Toscana. Abrogata quella del 13 aprile

Articolo aggiornato il 24.04.2020

In attesa delle decisioni governative sulle misure da prendere per la riapertura delle attività produttive e commerciali, la Regione Toscana, a distanza di cinque giorni dall’Ordinanza 33 del 13 aprile 2020, di cui vi abbiamo dato notizia nei nostri aggiornamenti sul Covid-19, ha firmato una nuova Ordinanza, la nr 38 del 18 aprile 2020,  che abroga la precedente del 13 aprile e descrive le 10 regole anti-contagio da rispettare nelle attività già aperte (esclusi ambienti sanitari, cantieri ed aziende dei servizi pubblici locali, per cui vale il protocollo condiviso del 14 marzo) e in quelle che dovranno riaprire.

Inoltre con l’Ordinanza nr 41 del 22 aprile 2020 la Regione Toscana,  a partire dal 24 aprile, autorizza la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, nel rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza nr 38/2020. Resta sospeso il consumo sul posto.

L’Ordinanza 41/2020 conferma la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili, anche negli esercizi commerciali specializzati e consente la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini. Infine, consente agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore, di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della Legge Regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia, ovvero dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

 Ma vediamo nel dettaglio quali sono le norme in vigore dal 18 aprile in Toscana e fino al 3 maggio per il contenimento del Covid-19 nelle attività produttive e negli esercizi commerciali autorizzati ad aprire.

GARANZIA DI SPAZI PER I TEST SIEROLOGICI

  • Il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità e i settori di attività definiti dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana, nr 23/2020 e 39/2020.

PER I TRASPORTI

  • Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, vige l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Consigliato dove possibile l’uso di bicicletta e mezzi elettrici.
  • Raccomandata la mascherina nell’auto propria, se con due persone a bordo (non si può condividere l’auto con più di due persone).

GESTIONE DEGLI SPAZI

  • La distanza interpersonale da tenere in azienda deve essere di almeno 1,80 m, come prescrive l’Organizzazione mondiale per la sanità, e non più di un metro.
  • È obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati, in spazi chiusi in presenza di più persone o in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
  • Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola, o due mascherine chirurgiche contemporaneamente.
  • Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

  • Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, pulendo con prodotti a base di etanolo (concentrazione almeno al 70%), candeggina o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, porte, maniglie, tavoli e servizi igienici e annotando il tutto su appositi registri cartacei o informatici, con autodichiarazione a cura del Datore di lavoro o suoi delegati.
  • Dovrà essere garantito, per quanto possibile, anche il ricambio di aria.
  • Dovrà essere garantita la sanificazione periodica degli impianti di aerazione, secondo precise indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020, avvalendosi anche di ditte specializzate. In caso la sanificazione non fosse effettuata, gli impianti dovranno rimanere spenti.
  • Occorre provvedere alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, sia per i lavoratori che per i clienti. In particolare in prossimità dell’ingresso in azienda o del negozio, accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento elettronico.

Si ricorda che sono previsti crediti d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Se nel momento della sanificazione occorre tenere chiusa l’attività per motivi di tutela della salute, si può ricorrere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione anche in deroga).

OBBLIGHI PER I LAVORATORI

  • Per il lavoratore che presenti febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, la Regione, come già la normativa nazionale imponeva, pone il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente. Sul nostro sito, nella sezione Emergenza COVID-19” potete scaricare l’autodichiarazione da far compilare quotidianamente ai vostri lavoratori.
  • Il lavoratore ha l’obbligo di lavare accuratamente le mani prima dell’inizio del turno di lavoro e in maniera frequente ed accurata durante tutta l’attività, di indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative.
  • Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro, idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso.
  • L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Sul nostro sito, o sui siti ufficiali della Regione Toscana o del Ministero della Salute, potete scaricare le istruzioni grafiche diffuse dal Ministero della Salute su come lavarsi le mani, su come indossare le mascherine, sulle misure di sicurezza da adottare per prevenire il contagio.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

  • I datori di lavoro avranno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori. Il protocollo sarà trasmesso alla Regione, a cura del Datore di lavoro, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, o entro 30 giorni dalla riapertura dell’attività.

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI SONO PREVISTE ALCUNE  MISURE IN PIU’:

  • Obbligo da parte del Datore di Lavoro di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di 1,8 metri.
  • Obbligo di accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Il Dpcm del 10 aprile 2020 stabilisce che la regolamentazione degli accessi possa avvenire:

–  attraverso un prolungamento delle fasce orarie di apertura;

– che nei locali più piccoli di 40 mq possa entrare una persona per volta e che possano essere presenti al massimo due operatori;

– nei locali di dimensioni superiori ai 40 mq, l’accesso deve essere regolamentato in funzione degli spazi disponibili, garantendo comunque la distanza interpersonale di 1, 8 m.

  • Dove possibile, posizionare dei pannelli di separazione tra lavoratori e clienti alle casse e sui banchi.
  • Gli ingressi saranno consentiti per non più di una persona a famiglia (salvo casi di bambini e persone non autosufficienti).
  • Obbligo per tutti di indossare mascherine, guanti monouso (se forniti dall’esercizio) o comunque pulizia delle mani tramite gel igienizzante.

È importante che i clienti indossino i guanti forniti dall’esercente al momento dell’ingresso nei locali, anche se già dotati di propri dispositivi di protezione all’arrivo. Questo perché i guanti che il cliente indossa, possono essere venuti a contatto con superfici o secrezioni personali infette.

Una volta terminato l’acquisto, all’uscita dell’esercizio commerciale, la clientela deve gettare i guanti usati. Per questo motivo, consigliamo al Datore di Lavoro di posizionare fuori dalla porta di uscita del locale, apposito contenitore con coperchio a pedale per la raccolta dei rifiuti da guanti usati.

Vista la scarsa reperibilità dei guanti monouso in commercio in questo momento, si consiglia al Datore di lavoro, qualora non ne avesse disponibilità, di consentire l’accesso all’utenza solo dopo idonea disinfezione delle mani all’ingresso e solo per l’acquisto dei prodotti con il supporto dell’addetto alle vendite, che avrà il compito di prelevare i prodotti dagli scaffali, senza che il cliente abbia l’opportunità di maneggiare gli articoli.

  • Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.
  • Obbligo di pulizia e igiene degli ambienti di lavoro degli esercizi commerciali con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
  • La distanza di un metro e ottanta centimetri tra le persone dovrà essere garantita anche nei mercati all’aperto oltre ai dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso, posizionati presso i banchi.

 

Ricordiamo che ogni attività ha le sue specifiche caratteristiche ed esigenze. Pertanto siamo a disposizione dei nostri clienti per chiarire e dubbi e non incorrere in sanzioni.

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