Come funziona il RENTRI

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il Decreto 4 aprile n.59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2023, indica il 15 giugno 2023 l’entrata in vigore del RENTRI.

Il RENTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti messo a disposizione dallo Stato per assolvere agli adempimenti delle scritture obbligatorie per i produttori di rifiuti e degli altri soggetti partecipanti alla filiera di gestione.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa col la rete telematica delle camere di commercio.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:

– Gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti
– I produttori di rifiuti pericolosi
– Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
– I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
– I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi
– Soggetti delegati

Sebbene il Decreto 4 aprile n. 59 sia già entrato in vigore le scadenze per l’iscrizione allo stesso è delineata
dalla tabella qui riportata:

– Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti, oltre agli operatori del settore (impianti di smaltimento, trasportatori ed intermediari) | Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13/02/2025.

– Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 | Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14/08/2025.

– I restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero le aziende con almeno 10 dipendenti. | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13/02/2026.

Tale normativa obbliga alla tracciabilità dei rifiuti attraverso i nuovi format dei FIR (formulari di identificazione rifiuti) e del registro di carico e scarico. Sia il registro elettronico sia i formulari dovranno essere tenuti in modo rigoroso da coloro di cui alle voci precedenti, e compilato in ogni sua parte senza omissioni, sia nella sezione anagrafica sia nella sezione di tracciabilità.

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 59/2023 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

L’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti comporta inoltre, il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, variabili a seconda della categoria in cui il soggetto interessato rientra.

Preparare i dipendenti incaricati della gestione dei rifiuti all’utilizzo della piattaforma digitale, garantendo che siano a conoscenza delle nuove procedure e delle scadenze da rispettare è un aspetto importante che tutte le aziende obbligate all’iscrizione al RENTRI devono prendere in considerazione.

 

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