Aumenti del sistema sanzionatorio: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il sistema sanzionatorio ha subito un aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come stabilito dal decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato il 28 settembre, per l’adeguamento quinquennale all’inflazione.

Nel decreto si prevedeva l’entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l’ispettorato è poi intervenuto e  sposta  il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la  nota  n. 724 del 30 ottobre  2023.

Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. 

Ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto “Fisco lavoro” n. 146 2021 convertito in legge 215 2021: sospensione attività e  comunicazione  lavoro occasionale. Le misure inserite nel decreto  prevedono:

  • una stretta per le  aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.

  • un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all’ispettorato  e al preposto.

Il decreto interviene  con forti novità  nel sistema sanzionatorio:

  • sospensione  più  facile dell’attività d’impresa:  in caso di  violazioni gravi  scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva.
  • riduzione dal 20 al 10%  di lavoratori  irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale.
  • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
  • L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  di sospensione  nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali. 
  • Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
    con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
    – con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
  • l datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

    Tabella sanzioni aggiuntive

     

    NON CONFORMITÀIMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

    Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

    2.500 €

    Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione:

    • Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

    • luoghi di lavoro aperti al pubblico in cui vi è presenza contemporanea di più di 50  persone indipendentemente dal numero di lavoratori;

    • luoghi di lavoro in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011)

    2.500 €

    Mancata formazione ed addestramento (il datore di lavoro deve completare la formazione dei propri lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione)

    300 € per ciascun lavoratore interessato

    Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

    3.000 €

    Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

    2.500 €

    Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

    300 € per ciascun lavoratore interessato

    Mancanza di protezioni verso il vuoto

    3.000 €

    Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

    3.000 €

    Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    3.000 €

    Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

    3.000 €

    Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

    3.000 €

    Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

    3.000 €

     

    Maggiori poteri al preposto

    • In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza;

    •  I Contratti collettivi nazionali possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute

    •  Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali   con obbligo di informare i superiori se la situazione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione  si prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o di una ammenda a 491 a 1474 euro.

    • È prevista per la violazione  dell’incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 

    Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza

    Con il Decreto Legge 146 si prevedeva  inoltre  che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse  un Accordo  per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione  in modo da garantire contenuti minimi e modalità della  formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. In particolare sono da definire le norme per l’equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l’obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.

     

    HACCP – Igiene degli alimenti

    Le sanzioni HACCP sono le sanzioni che possono essere applicate alle imprese alimentari dal personale autorizzato, a seguito di un controllo ufficiale. I controlli ufficiali hanno lo scopo di verificare il rispetto della normativa alimentare da parte degli operatori che producono, trasformano o distribuiscono alimenti.
    I principali riferimenti normativi in merito alle sanzioni applicabili sono il Dlgs 190/2006, il Dlgs 193/2007 ed il Dlgs 231/2017; ognuno di essi interessa diversi aspetti della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari.

    • il Dlgs 190/2006 => disciplina le violazioni del Reg. (CE) 178/2002 sulla rintracciabilità

    • il Dlgs 193/2007 => disciplina le violazioni dei Regg. (CE) 852/04 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e 853/04 (sull’igiene dei prodotti di origine animale)

    • il Dlgs 231/17 => disciplina le violazioni del Reg. (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

    Come riportato nel Reg. (UE) n° 625/2017 ogni Stato membro UE designa le Autorità Competenti a cui affidare la responsabilità di organizzare o effettuare i controlli ufficiali ed erogare sanzioni. Le Autorità Competenti possono a loro volta delegare altri Organismi di controllo.

    In Italia dunque i soggetti che possono erogare sanzioni haccp sono:

      • Le Autorità Competenti tra cui:

        • il Ministero della Salute

        • le Regioni e Province Autonome

        • le Aziende Unità Sanitarie Locali chiamate oggi ATS (comunemente chiamate “ASL”)

      • e gli Organismi di Controllo tra cui i reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri:

        • il Comando Carabinieri Tutela della Salute (NAS)

        • il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri

        • il Corpo delle Capitanerie di porto

        • la Guardia Costiera

        • la Guardia di finanza

    Tabella sulle principali sanzioni

     

    NON CONFORMITÀSANZIONE

    La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (mancate registrazioni)

    sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 6.000 €

    La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (igiene e pulizia ambienti e attrezzature)

    sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 6.000 €

    Mancata formazione del personale

    sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 6.000 €

    Non conformità connesse alla produzione primaria

    sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 3.000 €

    Mancata notifica sanitaria

    sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 9.000 €

    Se lo stabilimento è registrato ma viene omessa la comunicazione all’autorità competente per l’aggiornamento (in caso di variazioni strutturali o gestionali).

    sanzione è da 500 € a 3.000 €

     

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