Approvato il Nuovo Accordo sulla Formazione in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Vi informiamo che, in data 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente approvato il nuovo Accordo sulla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una svolta normativa attesa da tempo, che chiude un lungo ciclo di aggiornamenti avviato con le modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Legge 215/2021 – Decreto-legge 146/2021) e che avrebbe dovuto concludersi già entro il 30 giugno 2022.
Questo nuovo Accordo rappresenta una profonda riforma del sistema formativo, aggiornando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012, e restituendo coerenza, qualità ed efficacia alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro.
Le principali novità introdotte:
1. Unificazione normativa: armonizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto formativo.
2. Estensione della formazione alle figure fondamentali del sistema di prevenzione:
Lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro;
Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (art. 34);
RSPP e ASPP (art. 32);
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE);
Datori e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili;
Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);
Addetti all’uso di attrezzature che richiedono patentino, con un ampliamento delle tipologie previste.
3. Progetto formativo strutturato: ogni corso dovrà essere progettato con obiettivi, contenuti, durata, modalità, valutazione e aggiornamento, coerenti con la valutazione dei rischi aziendali.
4. Didattica a distanza regolamentata:
Videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici;
E-learning ammesso solo per moduli base e aggiornamento, esclusi i corsi per preposti. Maggior rigore su tracciabilità, tutoraggio e valutazione.
5. Durata e contenuti minimi armonizzati: percorsi personalizzati in base al rischio aziendale, con aggiornamenti costanti in base all’evoluzione tecnico-normativa
6. Aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, relativo alla formazione per i Coordinatori nei cantieri.
7. Controlli e monitoraggio: introdotti criteri specifici per il controllo della qualità e conformità delle attività formative.
📅 Quando entra in vigore?
L’Accordo sarà efficace dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio di massimo 12 mesi per l’avvio dei nuovi corsi, durante il quale sarà ancora possibile avvalersi degli Accordi precedenti e dell’Allegato XIV vigente.
📌 Obblighi per i datori di lavoro
Per garantire la piena attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro saranno obbligati a frequentare il nuovo corso di formazione (parte II, punto 3 dell’Accordo), entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
✅ Riconoscimento corsi pregressi
I corsi per lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già svolti e conformi saranno riconosciuti. L’aggiornamento partirà dalla data dell’attestazione rilasciata.
❌ Abrogazioni
Con l’entrata in vigore dell’Accordo saranno abrogati i seguenti accordi:
Accordo 21/12/2011 n° 221/CSR;
Accordo 25/07/2012 n° 158/CSR;
Accordo 07/07/2016 n° 128/CSR.
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