Approvato il Nuovo Accordo sulla Formazione in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Vi informiamo che, in data 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente approvato il nuovo Accordo sulla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una svolta normativa attesa da tempo, che chiude un lungo ciclo di aggiornamenti avviato con le modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Legge 215/2021 – Decreto-legge 146/2021) e che avrebbe dovuto concludersi già entro il 30 giugno 2022.

Questo nuovo Accordo rappresenta una profonda riforma del sistema formativo, aggiornando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012, e restituendo coerenza, qualità ed efficacia alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro.

Le principali novità introdotte:

1. Unificazione normativa: armonizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto formativo.

2. Estensione della formazione alle figure fondamentali del sistema di prevenzione:

    • Lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro;

    • Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (art. 34);

    • RSPP e ASPP (art. 32);

    • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE);

    • Datori e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili;

    • Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);

    • Addetti all’uso di attrezzature che richiedono patentino, con un ampliamento delle tipologie previste.

  1. 3. Progetto formativo strutturato: ogni corso dovrà essere progettato con obiettivi, contenuti, durata, modalità, valutazione e aggiornamento, coerenti con la valutazione dei rischi aziendali.

    4. Didattica a distanza regolamentata:

    • Videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici;

    • E-learning ammesso solo per moduli base e aggiornamento, esclusi i corsi per preposti. Maggior rigore su tracciabilità, tutoraggio e valutazione.

     

    5. Durata e contenuti minimi armonizzati: percorsi personalizzati in base al rischio aziendale, con aggiornamenti costanti in base all’evoluzione tecnico-normativa

    6. Aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, relativo alla formazione per i Coordinatori nei cantieri.

    7. Controlli e monitoraggio: introdotti criteri specifici per il controllo della qualità e conformità delle attività formative.

 

📅 Quando entra in vigore?

L’Accordo sarà efficace dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio di massimo 12 mesi per l’avvio dei nuovi corsi, durante il quale sarà ancora possibile avvalersi degli Accordi precedenti e dell’Allegato XIV vigente.

📌 Obblighi per i datori di lavoro

Per garantire la piena attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro saranno obbligati a frequentare il nuovo corso di formazione (parte II, punto 3 dell’Accordo), entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

Riconoscimento corsi pregressi

I corsi per lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già svolti e conformi saranno riconosciuti. L’aggiornamento partirà dalla data dell’attestazione rilasciata.

Abrogazioni

Con l’entrata in vigore dell’Accordo saranno abrogati i seguenti accordi:

  • Accordo 21/12/2011 n° 221/CSR;

  • Accordo 25/07/2012 n° 158/CSR;

  • Accordo 07/07/2016 n° 128/CSR.

 

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