Aggiornamento normativa sulle piscine L.R 8/2006

La regione Toscana è intervenuta modificando la Legge Regionale 8/2006 al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, anche in funzione dei cambiamenti climatici degli ultimi anni e a causa dei sempre più frequenti e prolungati periodi di siccità.

La normativa interviene consentendo, per le piscine delle strutture turistiche ricettive, campeggi, villaggi turistici, nonché le piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, la possibilità di procedere allo svuotamento ordinariamente annuale delle vasche, che non si rende tuttavia necessario qualora, nell’ambito delle attività riconducibili all’autocontrollo, sia comunque assicurato il rispetto dei paramenti e delle ulteriori prescrizioni a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti.

È comunque fatto salvo l’obbligo dello svuotamento totale ogni 3 anni.

Qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell’apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti dall’Allegato A.
Dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
  2. b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
  3. c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
  4. d) riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.

Inoltre al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.

Il responsabile della piscina aggiorna il documento di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 16 comma 2 della legge Regionale 8/2006 dando OPPORTUNA EVIDENZA E RISPETTO delle suddette condizioni.

La SI Soluzioni Impresa è a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti e informazioni, contattateci all’indirizzo info@sisoluzioniimpresa.it

Sempre al vostro fianco

SI Soluzioni Impresa

Panoramica privacy

Utilizziamo i Cookie per personalizzare contenuti, annunci, funzionalità social e per analizzare il nostro traffico. In questa schermata sono presenti le varie tipologie di cookie a cui può dare il consenso, modificabile o revocabile in qualsiasi momento dalla dichiarazione dei cookie del nostro sito web.

Per maggiori informazioni visita le pagine dedicate