DUVRI: L’obbligo di adottare misure per la protezione dai rischi interferenziali

È una rassegna delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs n° 81/2008 quella fatta dalla Corte di Cassazione in questa sentenza e in particolare di quella riguardante la redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che il legislatore ha posto a carico del committente datore di lavoro che affida in appalto a imprese o lavoratori autonomi lavori, servizi o forniture da svolgere nell’ambito della propria azienda o del proprio ciclo produttivo, DUVRI che serve ad assicurare una valutazione globale e univoca di tutti i rischi e che deve conseguire comunque il risultato di una cooperazione e di un coordinamento tra tutti i datori di lavoro i quali però non sono comunque esonerati dal rispetto dell’obbligo di prevederli e di proteggersi dagli stessi.

Si esprime la sentenza della corte di cassazione n° 17683 del 6 maggio 2024, nel caso di un infortunio di un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice a seguito del quale erano stati condannati nei due primi gradi di giudizio i rappresentanti legali sia dell’impresa committente che della ditta appaltatrice, accusati entrambi di non avere preso in considerazione il rischio che aveva portato all’evento infortunistico.

A tal punto la Corte di Cassazione ha inteso ricordare la definizione dei luoghi di lavoro. Per “luoghi di lavoro” infatti, ha sostenuto, debbono intendersi, a norma dell’art. 62 comma 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008, anche i luoghi esterni all’azienda o comunque non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro, quale è stata ritenuta ad esempio anche “una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere”, purché in essi il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività.

Le disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b), del citato D. Lgs. prevedono anche per i subappaltatori l’obbligo di compiere interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, quantunque dovuti alle interferenze, pure in caso di concorrente presenza di altre imprese, e, quindi, pur se tra queste vi sia quella del datore di lavoro committente.

 

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